Con una FAQ pubblicata sul proprio portale istituzionale (www.lavoro.gov.it) in data 22 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che dal 16 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza, sarà nuovamente necessario sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente per regolare il lavoro agile del quale quest’ultimo intenda fruire nel periodo di quarantena per contatto scolastico del proprio figlio minore di 14 anni (cfr. Aggiornamento AP n. 491/2020).
Pertanto, a partire dalla suddetta data, il datore di lavoro dovrà ricorrere alla procedura ordinaria di cui alla Legge n. 81/2017 sia per le nuove attivazioni che per le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data di fine del periodo emergenziale.
Fino al 15 ottobre 2020, invece, sarà ancora possibile l’utilizzo della comunicazione “semplificata”.
Per approfondimenti all-in.seac.it Informativa AP 491/2020 e AP 521/2020
Nell’ambito dei beni strumentali messi a disposizione del lavoratore da parte dell’azienda assai diffusa è la consegna di un telefono cellulare, il cui utilizzo può avvenire per fini esclusivamente aziendali o anche per motivi personali (uso promiscuo).UTILIZZO AZIENDALE
Nella prima ipotesi il cellulare viene abilitato ad effettuare chiamate soltanto a scopi lavorativi verso precisi utenti (azienda, clienti, fornitori, etc.) con numeri specificatamente individuati oppure il dipendente, prima di selezionare un numero privato, premendo un tasto particolare, consente l’addebito diretto del costo della telefonata da parte del gestore del servizio.
Di conseguenza, non è riscontrabile alcun beneficio in natura a favore del lavoratore.
ATTENZIONE
In caso di utilizzo per fini personali, contrario alle norme aziendali si integra un illecito disciplinare e/o contrattuale, che può comportare anche il licenziamento per giusta causa
UTILIZZO PROMISCUO
Al contrario, in caso di uso promiscuo è necessario quantificare l’eventuale benefit per il dipendente, che deve essere assoggettato ad imposte e contributi.
A tale scopo si ricorre alla “bolletta trasparente” per l’individuazione delle telefonate effettuate a titolo personale, della loro durata e del relativo costo.
Si evidenzia che, qualora il lavoratore
rimborsi al datore di lavoro il costo delle telefonate “private” (ad esempio, anteponendo un codice personale prima di tali chiamate), non sussiste alcun benefit;
non rimborsi all’azienda il costo delle chiamate personali, si determina un beneficio che concorre alla formazione del reddito imponibile: tale costo viene evidenziato nel libro unico (cedolino paga) quale compenso in natura aggiuntivo.
ATTENZIONE
In presenza di rimborso anche parziale, da parte dell’interessato, del costo connesso all’utilizzo si procede ad una corrispondente riduzione del beneficio o addirittura al suo azzeramento
Per approfondimenti ed informazioni siamo disponibili attraverso la sezione CONTATTI del sito e su tutti i canali social.
Come apprendiamo dalle Istruzioni operative del 16 settembre 2020 rispetto a quanto contenuto dalla Circolare n. 35/2020 ed alla luce del fatto che le istruzioni operative per avvalersi della rateizzazione ex Decreto Agosto sono state rese note in tempo non utile per intervenire sui Mod. F24 già trasmessi o in procinto di essere trasmessi, l’INAIL interviene ora precisando che l’eventuale indicazione nei Modd. F24 dei numeri di riferimento già previsti per il versamento in unica soluzione ovvero per la rateizzazione del 100% dell’importo, non ha effetto rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento dei soggetti interessati.
L’Istituto precisa che l’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese, nell’ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati.
Quanto sintetizzato in questo articolo è stato perfettamente esposto sull’informativa AP N. 509 – Emergenza coronavirus di SEAC S.p.A. visionabile su all-in.seac.it.
L’INPS, con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, fornisce le prime istruzioni operative in merito agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato, entro il 15 agosto 2020, domanda di emersione ai sensi dell’articolo 103 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”).
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione sono iscritti d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro nell’istanza di emersione e dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno. A tali rapporti l’Istituto assegna un codice provvisorio, in quanto l’iscrizione definitiva avverrà a seguito dell’accoglimento dell’istanza di emersione o dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’INPS, inoltre, provvede a inviare al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato; – precalcolare la contribuzione dovuta. Comunicazione di assunzione Nella circolare in esame l’INPS comunica che la procedura telematica di comunicazione obbligatoria di assunzione consentirà, tramite una nuova funzione, di indicare, in caso di assunzione del lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, che si tratta di assunzione nell’ambito della procedura di emersione. In attesa del rilascio di tale nuova funzione, che verrà reso noto con un apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.
Cessazione del rapporto Qualora il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro deve inviare la relativa comunicazione di cessazione tramite il portale www.inps.it.
Fonte: SEAC S.p.A. – all-in.seac.it – INFORMATIVA N. 505 – 16 SETTEMBRE 2020
Nell’iter di conversione del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110%, spettante per alcuni interventi diriqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali.
SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE
La detrazione può essere fruita dai seguenti soggetti:
condomini;
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
Le persone fisiche possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Non rileva la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro);
istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame rientrano anche:
ONLUS / ODV / APS;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobiliadibiti a spogliatoio.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Prima di individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili, merita evidenziare che in sede di conversione è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.
Interventi di efficienza energetica
Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85% a seconda della tipologia di intervento)si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. Tali interventi sono agevolabili anche se effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue: € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;€ 40.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità;€ 30.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue: € 20.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo8 unità;€ 15.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici conpiù di 8 unità. Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti,con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione;
allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione;
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% gli interventi sopra elencati:
devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
In sede di conversione è stato inoltre disposto che: per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;nei casi in cui gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali; la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta). Va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di intervento ed edificio (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000).
Detrazione 110% – Decreto Rilancio
Tipologia intervento (*)
Spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
spesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo
spesa max € 40.000 per unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 30.000 per unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, conefficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermiciimpianti di microcogenerazione o a collettori solariallaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienteesclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
spesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
interventi su: edifici unifamiliari unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, conefficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;impianti di microcogenerazione o a collettori solaricaldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazioneallaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienteesclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
110%spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 su edifici: sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio;ubicati in zone nelle quali gli interventi rientranti nella detrazione del 110% sopra elencati sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientalia condizione che si ottenga il miglioramento energetico posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*)
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento
(*) é necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell’ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
(**) Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022.
Interventi di riduzione del rischio sismico
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;
la detrazione IRPEF, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Quanto sopra trova applicazione per gli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non per quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.
Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali
La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra commentati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, la detrazione del 110% è riconosciuta in caso di contestuale installazione di:
impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
La detrazione nella misura del 110% è riconosciutaper le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 perl’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.
Per i predetti interventi l’ammontare massimo dispesa agevolabile è pari a € 48.000e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
In tali casi la detrazione del 110%: è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo;non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. Con un apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.
Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, spetta nella misura del110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%.
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente
Tipologia intervento
Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013
Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti
€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”
€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)
TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%);
adozione misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
installazione impianti solari fotovoltaici;
installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In sede di conversione è stato previsto che: l’opzione e può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;per gli interventi di cui al “Decreto Rilancio”, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
In caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto praticatosotto forma di credito d’imposta che può essere:
utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
ovvero
ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’annonon può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ
Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Asseverazione
L’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria per:
il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
l’esercizio dell’opzionedicessione del credito / applicazione del c.d. “sconto in fattura”.
L’asseverazione:
va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.
Visto di conformità
Ilcontribuente, per poter esercitarel’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%,è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
Attestazioni / asseverazioni infedeli
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiorea € 500.000.
Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.
SEAC S.p.A. attraverso l’Informativa Fiscale n.246/2020 ci avvisa che a decorrere dall’1.10.2020 l’INPS ha annunciato che non saranno più rilasciati PIN per l’accesso ai servizi dell’Istituto.
Il PIN sarà sostituito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
La transizione (switch-off) dal PIN a SPID prevede una fase transitoria (dall’1.10.2020) che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto (data non ancora fissata).
Come specificato dall’Istituto, il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (ad esempio, minorenni, soggetti extracomunitari).
DI COSA HAI BISOGNO
SE RISIEDI IN ITALIA
un indirizzo e-mail
il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*
SE RISIEDI ALL’ESTERO
un indirizzo e-mail
il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*