- Mandare a noi la richiesta a mezzo raccomandata. Il modulo compilato e completo dei documenti da allegare dovrà essere inserito in una busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Richiesta di rimborso delle spese per il parto a domicilio”. Tale busta dovrà a sua volta essere inserita in un’altra busta indircante l’indirizzo che vi comunicheremo in privato (contattarci a petizionepartopuglia@yahoo.it). Vi chiediamo di inserire nella busta esterna la cifra simbolica di 1 € (un euro) per contribuire alle spese di spedizione del plico con tutte le domande. La data entro cui dovranno pervenire a noi i moduli mezzo posta è fissata per il giorno 15 GIUGNO.
- Consegnare a noi a mano la busta sigillata contenente il modulo compilato e completo dei documenti da allegare, e riportante all’esterno la dicitura “Richiesta di rimborso delle spese per il parto a domicilio”. La consegna potrà avvenire in occasione della Giornata Internazionale del Parto in casa che si terrà il 6 Giugno a cui siete tutti invitati o comunque entro il 15 GIUGNO. Il contributo spese di spedizione di 1 € è ugualmente richiesto
Abbandoniamo qu…
Abbandoniamo questo paese di opportunisti e trasferiamoci in un paese di opportunità
La mia esclamazione all’AD (ooops adesso si dice CEO) dopo aver scoperto il perché stiano cercando di mettere in ginocchio un progetto su cui sono già stati investiti alcuni milioni di Euro.
Corso di abilitazione: Vendita e somministrazione bevande e alimenti
Associazione Demetra
Ente di Formazione Professionale accreditato
indice e apre le iscrizioni per il percorso formativo di 120 ore: “Abilitazione per l’acquisizione di competenze lavorative”. Lo stesso costituisce un percorso finalizzato all’ottenimento del requisito professionale per divenire esercente di pubblico esercizio o commercio alimentare, così come previsto dalla legge 287/91 e dalla L. 114/98 (e successive disposizione) che ne disciplina la regolamentazione e l’accesso.
Il corso abilita all’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio.
L’abilitazione è prevista per la Somministrazione di Alimenti e/o Bevande
Per il settore Alimentare verrà rilasciato un Attestato di Frequenza e Profitto
Receptionist d’albergo: parte a Lecce il corso di formazione gratuito
Il corso ha una durata complessiva di 800 ore tra formazione d’aula e stage presso strutture alberghiere partner dell’iniziativa.
Sede del corso: Hotel President – Lecce e Centro di Formazione FormApulia Lecce
Partenza del corso: 5 giugno 2014
Selezioni: le selezioni si terranno il 3 giugno 2014, previo invio, entro il 30 maggio 2014, della scheda di selezione scaricabile dal sito www.formapulia.com al link Iscrizioni, unitamente alla restante documentazione richiesta.(Cv, 2 foto tessera, copia del titolo
di studio o autocertificazione,titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese). La selezione consisterà nella compilazione di un test psicoattitudinale ed una prova scritta e orale in lingua inglese e un colloquio individuale motivazionale.
Lavoro nero, conviene realmente?
Diciamocelo chiaramente, il lavoro nero è una prassi consolidata in molte realtà aziendali ed è esteso piuttosto omogeneamente sul territorio nazionale, ma le cause che banalmente vengono riassunte in “il costo del lavoro è troppo alto” sono forse da ricercare in un atteggiamento culturale misto ad ignoranza e/o disinformazione.
Non toccherò l’argomento delle grosse aziende, soprattutto del comparto tessile, non aprirò a polemiche sullo sfruttamento in se per se dei lavoratori o su quanto sia necessario debellare il fenomeno per poter pensare ad un minimo di riduzione del costo del lavoro, ma cercherò di illustrare semplicemente pro e contro dell’utilizzo di uno strumento semplicemente illegale.
Spostamenti a sud
Si svolgerà a Cisternino (BR) l’evento organizzato da Ordine e ANCL provinciali sui temi d’attualità in materia di lavoro. Alla presenza dei vertici istituzionali di categoria, durante i 3 giorni gli esperti si alterneranno per esaminare le diverse norme che interessano i Consulenti del lavoro. – Leggi il programma
Jobs Act: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del DL n. 34/2014
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 laLegge n. 78 del 16 maggio 2014 (in vigore da oggi 20 maggio 2014) di conversione del DL n. 34 del 20 marzo 2014 (c.d. “Jobs Act”) recante“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il Provvedimento contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:
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Il ruolo delle comunicazioni obbligatorie
FONTE: http://relatori.ratio.it/?idRel=23
Con la comunicazione obbligatoria di assunzione sono assolti gli obblighi del lavoratore per le comunicazioni di reimpiego previste dalle norme vigenti.
Con la circolare n. 57/2014 l’Inps ha precisato la validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore.
In particolare, con l’art. 9, c. 5 del D.L. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013, dando l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, c. 6 del D.Lgs. 21.04.2000, n. 181, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
L’Inps precisa che la formulazione della norma, prevedendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide per l’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’Inps, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, c. 1, lett. d) L. n. 223/1991 e dall’art. 3, del D.M. 17.02.1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Ne deriva che, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni.
Per i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la L. 92/2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Per la ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, c. 17 e 40, della citata L. 92 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.
Quindi, si verifica la decadenza dalla prestazione quando nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In questo modo, si consente all’Inps di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.