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Mese: Giugno 2014

Il POS è davvero obbligatorio?

DIRITTO ANNUALE

Dal prossimo 30.06.2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, an- che professionale, sarebbero tenuti, ai sensi dell’art. 15, cc. 4 e 5 D.L. n. 179/2012, ad attivare un POS per ricevere pagamenti effettuati con carte di debito per acquisti da parte di privati di importo superiore a € 30,00. In realtà, è stato precisato, nel corso dell’interrogazione parlamentare 5-02936, recependo quanto già affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10-C-2014, che tale adempimento non sarebbe obbligatorio, trattandosi semmai di un onere la cui inosservanza non è sanzionata.

 

Soggetti che effettuano l’attività di:

– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi. 

Obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.

Importo minimo dal 30.06.2014

L’obbligo si applica per i pagamenti superiori a € 30,00. 

La mancata attivazione del POS non costituisce violazione di alcun obbligo giuridico, bensì di un onere. Qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall’obbligazione. Salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (poiché previsti da altre fonti, quale ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di € 1.000,00), la volontà delle parti del contratto d’opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento. 

CARTELLE ESATTORIALI OLTRE EURO 1.500: DUBBIO ANCORA IN SOSPESO

BONUS IN BUSTA PAGA: CONVERTITO IN LEGGE IL DL N. 66/2014

Il DL n. 66/2014, istitutivo del bonus 80 euro, è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.
Rispetto al testo originario della norma, si segnala principalmente la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1 che, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga con la conseguenza che il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno. 

La conversione in legge del DL n. 66/2014 non affronta il problema della compensazione del bonus nel Mod. F24 mediante il codice tributo 1655 da parte dei datori di lavoro destinatari di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro, problema che, pertanto, rimane in attesa di soluzione che, si auspica, a questo punto, avvenga ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il dubbio concerne la possibilità per i sostituti d’imposta che

  •   riconoscono, per espressa previsione legislativa, in automatico il bonus 80 euro al

    lavoratore che soddisfa i requisiti previsti e contestualmente

  •   hanno debiti iscritti al ruolo di ammontare superiore a euro 1.500,00 e per i quali è

    scaduto il termine di pagamento
    di poter recuperare il predetto bonus mediante compensazione orizzontale nel Mod. F24.
    Il dubbio nasce dal fatto che, in via generale, al sostituto d’imposta destinatario di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i “crediti relativi alle imposte erariali” disponibili se prima non estingue il debito scaduto (art. 31, comma 1 del DL n. 78/2010).
    Posta la finalità della norma e la natura del bonus che sembrerebbero far propendere per una soluzione positiva, si rimane comunque in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Arrivederci al Titolo II e Titolo II Turismo

Ormai è imminente la chiusura di questi strumenti, le domande dovranno giungere entro il 21 p.v. poiché verrà interrotta l’operatività sulla procedura

Ecco il comunicato stampa da parte della Regione Puglia:

A seguito di decisioni intraprese a livello comunitario, il prossimo 30 giugno giungerà a scadenza la vigenza del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008; a far data dal 1° luglio 2014 entrerà in vigore il nuovo Regolamento di esenzione, approvato il 21 maggio us (Regolamento (UE) C (2014) 3292/3 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).
Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica de Mise – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria – ha fornito alcuni chiarimenti ai fini degli atti amministrativi da adottare per segnare il discrimine tra vecchia e nuova disciplina in materia di aiuti a finalità regionale.

Per le finalità suesposte, ed in particolare per consentire di applicare ai progetti di investimento ammessi a finanziamento sino al 30/06/2014, le regole vigenti al 31/12/2013 è necessario individuare i soggetti ammessi all’agevolazione a seguito delle procedure di evidenza pubblica in corso, con individuazione nominale dei beneficiari e determinazione delle somme da concedere a titolo di aiuto.

Tanto premesso, si segnala che, dal 21 giugno 2014 verrà interrotta l’operatività sulla procedura Titolo II e Titolo II Turismo
Alla data del 21 giugno 2014, nelle Procedure Telematiche del Titolo II e Titolo II Turismo, saranno evidenziati i seguenti status:

a) domande inviate telematicamente (con delibera del Soggetto Finanziatore);
b) domande per le quali il Soggetto Finanziatore ha prodotto ed inviato tramite PEC l’allegato D (dichiarazione di ammissibilità), ma non ha inviato la pratica telematicamente;
c) domande presentate direttamente al Confidi che ha generato l’allegato C (domanda dell’impresa).

Le domande di cui alla lettera a) saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Organismo Intermedio e in caso di esito positivo, saranno ammesse alle agevolazioni con atto di Giunta regionale. Le spese relative ai piani di investimenti ammessi alle agevolazioni dovranno essere sostenute e pagate dai beneficiari entro la data del 31/12/2015.
Per le domande suindicate restano valide le regole vigenti al 31/12/2013.

Nelle more dell’approvazione del Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione di recepimento del Regolamento (UE) C (2014) 3292/3:

Le domande di cui alla lettera b) saranno istruite e valutate secondo la disciplina del Regolamento 1407/2013 (de minimis).
Le domande di cui alla lettera c) saranno istruite e valutate secondo la disciplina del Regolamento 1407/2013 (de minimis), solo su apposita richiesta del Confidi, da inviarsi entro il 20 giugno 2014, tramite PEC:

* data di presentazione della domanda;
* nome impresa;
* codice pratica 

Infine, si comunica che al 30 giugno 2014 saranno eliminate definitivamente dalla procedura telematica tutte le pratiche per cui non è stato prodotto l’Allegato D e per le quali il Confidi non abbia inviato richiesta via PEC.

16 giugno 2014: Tristezza da Fiscal-Day (54 miliardi) e proroghe UNICO

 

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Oggi il Fiscal Day ci preoccupa, uno stato di rassegnazione misto ad agitazione è palpabile, ecco per cosa scadono i termini:

IMU, sanatoria IMU, TARI/TASI solo per pochi Comuni, Lettere d’intento IVA, IVIE e IVAFE, contributo di solidarietà, UNICO 2014 PF, DIRITTO ANNUALE CCIAA, contributi Gestione Separata – Artigiani – Commercianti, Ex ENPALS.

prima di approfondire l’elenco grazie all’articolo di Fiscal Focus vediamo invece la proroga che interessa l’UNICO per gli STUDI DI SETTORE

Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e’ stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Pertanto le scadenze di oggi nel dettaglio sono:

IMU – Il 16 giugno 2014 è la scadenza di versamento della 1ª rata dell’IMU complessivamente dovuta per il 2014, mediante il modello F24. Va fatta attenzione al fatto che le aliquote applicabili sono quelle del 2013, a prescindere dalle delibere comunali del 2014.

Sanatoria IMU – Fino al 16.06.2014 è possibile sanare l’insufficiente versamento della 2° rata IMU 2013 senza l’applicazione di sanzioni né interessi (art. 1, c. 728, L. 147/2013).

TARI/TASI – Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1° rata della Tasi nei Comuni che entro il 23.05 hanno deliberato le relative aliquote e qualora le delibere siano state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31.05.2014 (Comunicato Ministro Economia e Finanze 19.05.2014).
Entro il 16.06 è possibile effettuare il versamento di Tasi e Tari in unica soluzione (L. 147/2013, D.L. 16/2014).
Se il comune non ha deliberato, la scadenza slitta:
– al 16 ottobre 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze
– al 16 dicembre per l’abitazione principale e immobili assimilati.
N.B. Se il comune prevede delle proroghe di versamento rispetto a tale data, tale decisione rientra nella sua autonomia regolamentare.

Lettere d’intento – Il 16 giugno 2014 è il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Rivalutazione beni d’impresa 
– Il 16 giugno è il termine di versamento, in unica soluzione, delle imposte sostitutive dovute ai ni della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012 e per l’affrancamento della relativa riserva di rivalutazione (L. 147/2013, D.L. 66/2014).

IVIE E IVAFE

Attività patrimoniali all’estero – IVIE
Versamento entro il 16.06 – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art.19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
Attività finanziarie all’estero – IVAFE
Versamento entro il 16.06 – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2013 e 1° acconto 2014, senza maggiorazione (art.19, c. 18-22 D.L. 201/2011).

Contributo di solidarietà- Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l’anno d’imposta 2013, senza maggiorazione.

UNICO 2014 – Il 16 è anche il termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche e per i soggetti cui non sono applicabili gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

Diritto annuale CCIAA – Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Imposta sugli intrattenimenti 
– Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle transazioni finanziarie –
 Versamento – Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Inps Contributi previdenziali ed assistenziali – Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata – Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

Contributi Gestione Separata 
– Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2013 e acconto 2014 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Contributi artigiani e commercianti – Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2013 e del 1° acconto per il 2014, senza maggiorazione.

Inps gestione ex-Enpals – Versamento – Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Consolidato FISCALE –
Opzione – Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato scale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

La documentazione per il 730/2014 –
 Con il DPCM 03 giugno 2014 pubblicato in G.U. n. 127 è stato differito per l’anno 2014 il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati, scaduto il 3 giugno 2014.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti tenuti alla compilazione del modello 730/2014, possano presentare l’apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale dovranno provvedere:
– entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
– entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.

L’importanza dei diritti umani, anche per la spending review sanitaria

Un importante petizione nasce da un’idea di un gruppo di famiglie pugliesi, un’idea e un’esigenza che ha talmente tanti punti forti che credo sia impossibile per gli amministratori del territorio non tenerne seriamente conto.

Questo avviene quando l’innovazione si sposa perfettamente con la tradizione, e se ciò coinvolge l’evento più importante per una donna e per una coppia che lo desiderino, è qui che un paese civile dovrebbe fermarsi, ascoltare e agire di conseguenza.

La questione è semplice, si parla di parto a domicilio, di de-medicalizzazione per un’assistenza alla nascita più rispettosa negli ospedali e per la libertà di scelta nel parto.

COSA C’ENTRA CON LA SPENDING REVIEW?

Il testo della petizione descrive perfettamente la realtà:

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La difficoltà sta nel fatto che il sistema sanitario pugliese non è pronto, un parto rispettato è appannaggio di chi può permetterselo, sia da un punto di vista economico, sia da chi ha le giuste informazioni, mentre alla maggior parte delle famiglie rimane solo la scelta di un parto schiavizzato dalle esigenze e dalla routine dei vari reparti.

Infatti in alcuni ospedali la sensibilità al benessere della donna e del bambino è alta, ma in alcune strutture i reparti effettuano un enorme numero di cesarei che oserei definire “di comodo”, facendo leva sulle paure delle famiglie, per non parlare di induzione al parto tramite somministrazione di medicinali, al solo fine di rendere il travaglio più veloce e rendere più comoda per l’equipe medica la gestione del parto.

Ci si riferisce anche a manovre antidiluviane, a incisioni e tagli inutili, e a donne costrette a partorire in una posizione innaturale.

Il massimo dello stupore l’ho raggiunto quando ho scoperto che nella maggior parte dei casi è possibile avere un parto naturale dopo un cesareo, pratica consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre nei nosocomi nazionali vi è una tendenza assolutamente contraria.

La petizione può essere firmata qui, il testo integrale può essere reperito qui e per ulteriori informazioni e contatti ci si può rivolgere a Rinascere al naturale ONLUS, una delle associazioni che si batte a favore dei diritti umani della donna e del bambino e che ha già effettuato una prima raccolta firme nell’ultimo biennio.

Durc Interno e perdite di capelli

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Diciamoci la verità, siamo in attesa…

il preavviso di DURC interno non è arrivato a molti, ma l’INPS a parziale modifica di quanto indicato con messaggio n. 2889/2014, precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata (Inps, messaggio 5192/2014).

In presenza di Durc interno negativo, l’inoltro della domanda di dilazione non prevede la trasformazione del semaforo da giallo a rosso, ma rimarrà sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione, ossia fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.

Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente.

Fiscal Focus ha affrontato l’argomento in questo articolo:

Durc interno. Semaforo giallo fino alla regolarizzazione

Il semaforo giallo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione del Durc interno negativo

Premessa – In presenza di Durc interno negativo, l’inoltro della domanda di dilazione non prevede la trasformazione del semaforo da giallo a rosso, ma rimarrà sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione, ossia fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata. Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5192/2014 fornendo anche utili chiarimenti in merito alle modalità di invio del preavviso. 

DURC interno – In via preliminare si rammenta che lo scorso febbraio l’INPS ha delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di DURC interno negativo”, contenenti l’invito a regolarizzare la posizione contributiva. Il “DURC interno” altro non è che un documento richiesto dai soli datori di lavoro dipendente ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. In particolare, l’art. 3, c. 4, del D.M. 24 ottobre 2007 prevede che l’INPS – per i benefici di propria competenza – verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale”. Quest’ultimo, in pratica, viene sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (c.d. semafori) che danno luogo al “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici. 

Preavviso Durc interno negativo – In conformità all’art. 31, c. 8 del D.L. n. 69/2013, l’INPS precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con raccomandata. Al riguardo, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario. Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna. In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. Da notare, inoltre, che i 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna. 

Dilazioni di crediti – 
Come precisato in premessa, la presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata. Una volta scaduti i termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente. Nel caso in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso). A tal proposito, l’INPS si riserva di fornire informazioni più dettagliate.

 
 

LE NOVITÀ NORMATIVE DELLA SETTIMANA DAL 2 GIUGNO 2014 ALL’ 8 GIUGNO 2014

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Presentazione modello 730/2014
Con il DPCM 3 giugno 2014 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 127 del 4 giugno 2016 è stato differito al 16 giungo 2014 il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati scaduto il 3 giugno 2014. – Link

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale  31 maggio 2014, n. 125, introduce misure di tutela del patrimonio culturale e di sviluppo della cultura e del turismo, attraverso la previsione, anche, di crediti di imposta: per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. – Link

INPS

Modalità di pagamento di TFS e TFR
Nella circolare n. 73 del 5 giugno 2014 l’INPS ricostruisce il quadro normativo attualmente in vigore per quanto riguarda il pagamento del TFS e del TFR e nel fornisce una panoramica dettagliata sui termini di pagamento in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in taluni casi. – Link

Regolamentazione comunitaria. Proroga periodo transitorio
L’Inps, con la circolare n. 71 del 5 giugno 2014, informa che è stato ulteriormente prorogato il previsto periodo transitorio per il passaggio graduale allo scambio di dati tra istituzioni comunitarie per via telematica, attraverso l’utilizzo del sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Security Information). – Link

Aziende agricole. Aliquote 2014
Con il messaggio n. 5148 del 5 giugno 2014 l’INPS pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2014 per le aziende agricole che operano con il flusso DMAG. – Link

Lavoratori autonomi in agricoltura. Contributi 2014
Con la circolare n. 70 del 5 giugno 2014 l’INPS rende noto contributi obbligatori dovuti per l’anno 2014 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. – Link

Piccoli coloni e compartecipanti familiari. Contributi 2014
Con la circolare n. 72 del 5 giugno 2014 l’INPS riporta la tabella delle aliquote contributive dovute per l’anno 2014 dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. – Link

INAIL

Prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psico – fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci
L’Inail, con la circolare n. 30 del 4 giugno 2014, impartisce le nuove istruzioni in merito:

– all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi;

– all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili;

– al flusso procedurale..

Link

Applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Anno 2014.
L’Inail, con la nota operativa del 30 maggio 2014, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. – Link

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Addizionale dell’imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari

L’Agenzia delle Entrate con la  Circolare 5 giugno 2014, n. 15 comunica le modalità applicative che devono rispettare isoggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo sono tenuti all’applicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un’addizionale Ires dell’8,5% che, sommata all’aliquota ordinaria del 27,5%, porta l’imposta al 36 per cento. – Le modalità applicative – Link

Le perdite e svalutazioni su crediti – La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, fornisce chiarimenti sul regime di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, degli oneri riguardanti perdite e svalutazioni su crediti alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014. – Link

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E del 4 giugno 2014 fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina reintrodotta dalla Legge di stabilità 2014, che consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, nonché l’affrancamento del saldo attivo e il “riallineamento” ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2012. – Link

Avviamento e marchi d’impresa
La legge di stabilità 2014 (commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 147/2013) prevede la possiilità a regime, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, Con Il provvedimento del 6 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate rende noto le modalità applicative e le operazioni che possono dare luogo alla fruizione dell’agevolazione, soffermandosi su alcune ipotesi particolari. – Link

MINISTERO DELLE FINANZE

FAQ IMU/TASI
Il Ministero dell’Economia e delle finanze  con un comunicato del 4 giugno 2014 ha messo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste  in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU. – Link

 

Fonte

http://www.consulentidellavoro.it