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Mese: Luglio 2014

Piccole e micro imprese, dall’Inail 30 milioni per la realizzazione di progetti per la sicurezza

Dall’Inail 30 milioni per la sicurezza nelle piccole e micro imprese
Pubblicato sulla GU il bando per la richiesta dei finanziamenti. Interessate le aziende dei settori edile, agricolo e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico. Previsti contributi minimi di mille euro per il sostegno di interventi anche di modesta entità

ROMA – Dall’Inail 30 milioni di euro a favore delle piccole e micro imprese per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando per l’assegnazione delle risorse è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul portale dell’Istituto. Lo stanziamento rientra tra le misure assunte in attuazione dell’articolo 11 del D.lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e successive modificazioni e integrazioni.

Interessate anche le aziende individuali. A essere interessate sono le piccole e micro imprese italiane – anche quelle individuali – iscritte alla Camera di commercio operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti i cui indici infortunistici presentano valori tra i più elevati sia in termini di frequenza che di gravità. Particolare attenzione è stata rivolta, infatti, ai rischi connessi all’uso dei trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili nel settore dell’edilizia e all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Rotoli: “Un ulteriore contributo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza”. Come precisa Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione dell’Inail: “La finalità di tali finanziamenti è quella di intervenire con azioni mirate a favore delle piccole e micro imprese appartenenti a settori specifici, particolarmente esposti al verificarsi di eventi lesivi. Una scelta selettiva per offrire un ulteriore contributo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro che si va ad aggiungere a quello di carattere più generale messo a disposizione attraverso l’espletamento dei bandi a sportello”.

I costi coperti fino al 65% fino a un massimo di 50mila euro. Per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti, il contributo – in conto capitale – è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare l’importo di 50mila euro. Da sottolineare che – allo scopo di favorire la più ampia partecipazione al bando – è stato disposto che il contributo minimo ammissibile sia pari a mille euro, dal momento che – soprattutto nel settore agricolo – le tipologie di interventi possono comportare spesso anche spese di modesta entità.

“Un volano per stimolare l’innovazione”. “In un panorama di recessione economica come quello che il Paese sta attraversando in questi anni – aggiunge, inoltre, Rotoli – tale iniziativa di finanziamento rappresenta per le piccole e micro imprese operanti nei settori interessati un volano attraverso il quale stimolare tali imprese a innovare i propri processi lavorativi, adottando comportamenti virtuosi che incidano efficacemente e concretamente sui livelli di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

La presentazione delle domande in modalità telematica. La domanda per l’accesso ai finanziamenti deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014 le imprese registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro la compilazione della domanda, con le modalità indicate nel Bando.

Sei mesi il termine massimo per la realizzazione dei progetti. Infine, per quanto concerne i tempi di realizzazione degli interventi finanziati, tenuto conto che i progetti previsti non sono di particolare complessità e al fine di velocizzare l’erogazione dei finanziamenti è previsto un termine di sei mesi (improrogabile) per la loro attuazione.

Informazioni: a disposizione il Contact center e un numero per chi chiama da cellulare. Per ogni eventuali informazione, si ricorda che è possibile contattare il Contact center dell’Inail (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa), mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Adempimenti fiscali agosto 2014

Gentile Cliente,
è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, delle principali
scadenze Fiscali di Agosto 2014.


ADEMPIMENTI

Venerdì 1° Agosto
TERMINI PROCESSUALI – Sospensione feriale
Lunedì 11 Agosto
BOLLO VIRTUALE – Versamento
Mercoledì 20 Agosto
IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura
IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali. Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute assistenza fiscale
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute assistenza fiscale
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI – Versamento rata canone RAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti
nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.
• Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
• Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici
IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute
IVA – Liquidazione e versamento mensile
IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)
IVA – Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
IVA – Versamento Trimestrale
IVA – Versamento Trimestrale (soggetti al regime di cui all’art. 74 commi 4 e 5 D.P.R. 633/1972)
IVA – Versamento Trimestrale (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
IVA – Versamento Trimestrale (ASD)
IVA – Versamento rata Iva annuale
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento
RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva
RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)
CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva
TOBIN TAX – Versamento
UNICO PF – Versamento 1° rata con maggiorazione – Persone fisiche interessate dalla proroga
UNICO PF – Versamento 3° rata soggetti non interessati dalla proroga
UNICO PF – Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
UNICO PF – Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento – 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Forfettino) – Versamento – 3° rata senza maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 1° rata con maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 3° rata super-Ires senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 3° senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)
SOCIETA’ NON OPERATIVE – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)
STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento 3° rata senza maggiorazione
STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento con maggiorazione
CONTRIBUENTI – Ravvedimento – Omessi versamenti di imposte e ritenute
ENTI PUBBLICI – Ravvedimento – Omessi versamenti di imposte e ritenute
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute ( Inf. a 1.032,91 euro) con maggiorazione
SOCIETA D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE – Versamento imposta sostitutiva – (con
maggiorazione)
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione
RIALLINEAMENTO VALORI – Versamento imposta sostitutiva – (con maggiorazione)
CONSOLIDATO FISCALE – Versamento con maggiorazione
SOGGETTI CHE APPLICANO GLI IAS/IFRS – Versamento – Riallineamento divergenze con maggiorazione
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione
SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ASSICURATIVA – Versamento imposte con maggiorazione
CAMERA DI COMMERCIO – Versamento diritto annuale – (con maggiorazione)
PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Martedì 26 agosto
IVA – Scambi Intracomunitari – Elenchi INTRASTAT- Mensili
Giovedì 28 Agosto
PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Domenica 31 Agosto
IVA – Adempimenti di fine mese

Dolore in busta paga a luglio e nessuna informazione

Le nuove regole per la liquidazione del 730 rischiano di modificare il netto della busta paga di luglio. Anche se pochi lo sanno, perché è poco evidente e perché non sono state fornite le relative indicazioni operative, l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n.57/E/14, ha stravolto le modalità del conguaglio da assistenza fiscale. A una prima lettura la modifica poteva sembrare solo di natura formale e cioè l’utilizzo in busta di una sola voce paga (trattenuta o rimborso da 730) anziché di tutte quelle che analiticamente rappresentano i tributi presenti nel 730/4. Inoltre il fatto che questa informazione arrivasse il 30 maggio, avvalorava la tesi di una modifica solo formale, posto che i tempi erano troppo stretti per cambiare le procedure paghe. Ma nonostante queste considerazioni la modifica, sebbene di fonte amministrativa, esiste e rischia di avere una serie di effetti sostanziali per coloro che hanno sia debiti che crediti derivanti dal 730/2014.
A preoccupare quindi è l’introduzione del principio della cosiddetta compensazione interna per singolo dipendente. Al contrario della prassi da sempre seguita, e cioè rimborsare integralmente il credito e separatamente trattenere i debiti (eventualmente rateizzati), da quest’anno i crediti sono rimborsati al singolo dipendente al netto degli eventuali suoi debiti esposti nel medesimo 730/4.
La frase incriminata è inserita in calce al provvedimento, dove si legge “il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante ed al coniuge… Detto dato è indicato nel 730/4 nel rigo denominato conguaglio da effettuare nel mese di luglio (…)”.
Pertanto gli effetti sono ancora più evidenti laddove il lavoratore abbia optato per la rateizzazione, in quanto la rata è calcolata dividendo l’importo del conguaglio da trattenere nel mese di luglio (ultimo rigo del prospetto di liquidazione) per il numero prescelto dal lavoratore (da due a cinque). La mancata restituzione in busta dell’intero importo del credito, e la trattenuta della nuova rata producono un netto inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato se il credito fosse stato integramente restituito e il debito “puro” fosse stato rateizzato.
Dai risultati emersi confrontando il vecchio sistema gestionale con il nuovo, sembra che l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione sia di tipo finanziario, e cioè recuperare tutti i debiti (in capo al singolo dipendente) rimborsando solo i crediti al netto dei debiti, nonché anticipare i tempi di incasso (il debito rateizzato da incassare entro il 16 dicembre sarà di importo inferiore perché al netto dei crediti).
A ogni contribuente le opportune considerazioni, non sulla legittimità di risanare il paese, ma sul clima omertoso relativamente ad un provvedimento che può mettere in difficoltà serie moltissimi contribuenti che attendevano con ansia un rimborso, in alcuni casi di vitale importanza.

La Cassazione chiarisce: Licenziamento per assenze ingiustificate

” Con la Sentenza 7108/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento è illegittimo se il datore di lavoro non riesce a dimostrare, nella loro materialità, le assenze ingiustificate: l’onere della prova sulla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo è a carico del datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta la possibilità di giustificare il proprio comportamento o le connessioni a cause non dipendenti dalla propria volontà.”

Cerco di essere schematico, ma soprattutto chiaro anche io.
a) Il licenziamento disciplinare è una misura ESPULSIVA rispetto ad un fatto o ad una serie di fatti per i quali l’azienda deve effettuare, caso per caso, contestazione disciplinare, deve attendere eventuali giustificazioni da parte del lavoratore, e infine, sempre avendo l’onere della prova, può emettere una sanzione che va dal biasimo scritto, passa per la “multa” e arriva al massimo con il licenziamento.
b) La recidività di uno stesso atto può essere determinante, non basta un’assenza ingiustificata a poter determinare l’espulsione, la pena deve essere COMMISURATA. Vi è una notevole differenza tra il turpiloquio e il furto o le molestie.
c) L’atto espulsivo deve essere giustificato, oltre che dalla gravità del fatto, anche dalla reale possibilità che venga reiterato, ad esempio in caso di furto o di “scazzottata”.
d) Vi è poi una differenza sostanziale tra il licenziamento disciplinare per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche se entrambi rientrano tra i licenziamenti disciplinari, poiché nel primo vi deve essere alla base un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

Le ultime novità per le aziende

Bonus 190 euro: ulteriori indicazioni

Messaggio INPS n. 5658
del 27 giugno 2014 L’INPS dopo aver fornito le prime indicazioni per la fruizione del beneficio di 190 euro introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni sull’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici, rende noto che la graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole. I datori di lavoro
• che utilizzano il sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
• agricoli potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.

Sgravio contributivo dei premi 2013

Messaggio INPS n. 5613
del 26 giugno 2014
Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014 L’INPS è intervenuto per illustrare le modalità da seguire per i datori per la richiesta dello sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell’anno 2013 a titolo di premio incerto nell’ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Successivamente, l’Istituto ha reso disponibile per una prima fase di sperimentazione il tracciato delle domande di sgravio contributivo, con invio da effettuarsi fino alle ore 23.00 del 4 luglio 2014: ogni domanda trasmessa in questa fase non avrà alcun effetto ai fini dell’effettiva richiesta del beneficio contributivo. Con successivo messaggio sarà comunicato il lasso temporale entro il quale inviare le domande ufficiali di sgravio.

Decreto “competitività”: incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli

Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) Con il c.d. Decreto “Competitività” (in vigore dal 25 giugno 2014), il Governo ha previsto un incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. L’assunzione va effettuata tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Tale agevolazione ad oggi non è ancora applicabile in quanto necessita di indicazioni operative da parte dell’INPS. È prevista anche l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, purché il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all’anno.
Bonus in busta paga:

convertito in legge il decreto DL n. 66 del 24 aprile 2014
Legge n. 89 del 23 giugno 2014
(G.U. n. 143 del 23 giugno 2014) Il Decreto Legge istitutivo del bonus 80 euro è stato convertito in legge.
Rispetto al testo originario della norma, la nuova formulazione della norma, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; pertanto, il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno.

L’innovazione dalla storia ovvero il prezzo del nazionalismo e di due conflitti mondiali

Correva l’anno 1789 nel Regno delle Due Sicilie
parliamo ad esempio della “Costituzione di San Leucio” i cui pilastri erano tre: l’educazione veniva considerata l’origine della pubblica tranquillità; la buona fede era la prima delle virtù sociali; e il merito la sola distinzione tra gli individui. Tre principi sui quali varrebbe la pena di riflettere tutt’oggi, a più di due secoli e una decina di generazioni di distanza.

La scuola era obbligatoria a partire dai sei anni di età, i ragazzi erano poi messi ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini e i loro desideri. Obbligatoria anche la vaccinazione contro il vaiolo. I giovani potevano sposarsi per libera scelta, senza dover chiedere il permesso ai genitori. Le mogli non erano tenute a portare la dote, a tutto provvedeva lo Stato, che s’impegnava a fornire la casa arredata e quello che poteva servire agli sposi.

I capifamiglia eleggevano gli anziani, i magistrati (che restavano in carica un anno), e i giudici civili. Ogni manifatturiere, ovvero ogni dipendente delle manifatture della seta, era tenuto a versare una parte dei guadagni alla Cassa della Carità, istituita per gli invalidi, i vecchi e i malati.

Il Codice Leuciano, ben presto tradotto in greco, francese e tedesco, anticipò di quasi un secolo le prime leggi sul lavoro varate in Inghilterra (previdenza, assistenza sanitaria, case ai lavoratori, asili nido, istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i fanciulli). Esso perseguiva, infatti, obiettivi di convivenza tipicamente moderni e mirava a realizzare una sorta di socialismo evangelico: sanciva cioè, per i componenti della colonia, la perfetta uguaglianza, con l’unica possibilità di differenziazione basata sul merito.

Passando dall’argomento lavoro (a me particolarmente caro) altri spunti normativi provengono dalle leggi sull’immigrazione e sul trattamento degli immigrati, ad esempio nell’autunno del 1839, venne promulgata la «Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’ negri».

Questa normativa, costituita da 15 articoli, prevedeva pene diverse a seconda che il bastimento, utilizzato per la tratta, fosse bloccato prima della partenza o venisse catturato dopo, in mare, senza che però il traffico fosse stato portato a termine. Potevano beneficiare di sconti di pena sostanziale i membri dell’equipaggio che avessero avvisato per tempo la pubblica sicurezza; tali benefici, però, non potevano mai essere applicati in favore dell’armatore, del capitano, degli ufficiali, del proprietario della nave, dell’assicuratore e del prestatore di capitali.

Incorreva nelle sanzioni anche chi fabbricava, vendeva o acquistava i ferri da utilizzarsi nella tratta. La pena era più grave, poi, se qualche schiavo negro fosse stato fatto oggetto di maltrattamenti o di omicidio.

La Gran Corte criminale, competente per il giudizio in merito, aveva anche il compito di provvedere alla liberazione degli schiavi di colore, ai quali veniva consegnata gratuitamente «copia legale della decisione di libertà».

Una legge promulgata il 17 dicembre 1817 alla quale seguì il decreto n. 10406 del 19 ottobre 1846 regolamentava la concessione della cittadinanza agli stranieri. Essa, composta da soli tre articoli, fu la prima normativa della storia sull’immigrazione. Il suo principio informatore era quello secondo cui, per poter acquisire la cittadinanza nel Regno, uno straniero doveva risultare concretamente utile alla collettività ed, in nessun caso, poteva costituire un problema sociale od un peso economico per lo Stato.

In particolare, all’articolo 1, così recitava: «Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno delle Due Sicilie: 1. gli stranieri che hanno renduto, o renderanno importanti servizi allo Stato; 2. quelli che porteranno dentro lo Stato de’ talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; 3. quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo; 4. quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale».

Nel campo del trattamento dei rifiuti e della pulizia ed igiene, un decreto emanato il 3 maggio 1832, analizzava e regolamentava la situazione dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti dell’intero Regno delle Due Sicilie. Un’ordinanza della prefettura di polizia disciplinava, poi, nei dettagli, lo spazzamento e l’innaffiamento delle strade, compresa una sorta di raccolta differenziata ante litteram per il vetro.

In particolare, a Napoli, il prefetto dell’epoca, Gennaro Piscopo, ordinò ai napoletani: «Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte».

Nel dettagliato documento del prefetto di Napoli, composto da 12 articoli, venivano indicate le modalità della raccolta e chi ne era responsabile; si vietava di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura, comprese le acque utilizzate per i bagni, e di lavare o di stendere i panni lungo le strade abitate; venivano, infine, stabilite le pene per le contravvenzioni, non esclusa la detenzione.

Ma occorre ricordare che già nel 1445 a Lecce Maria D’enghien già giovanissima contessa dal 1384 e poi Regina del Regno di Napoli dal 1407 aveva promulgato nella vastissima Contea di Lecce gli Statuta et capitula florentissimae civitatis Litii.
Per quanto attiene la pulizia interna della città gli Statuti contemplano norme
rigorose che, tra l’altro, proibivano l’uso di armi letali e l’esercitarsi al bersaglio nei luoghi pubblici. Era vietata la vendita di sostanze velenose a uomini e donne di cattiva reputazione e in ogni caso il venditore era obbligato ad annotare il giorno in cui la sostanza era stata venduta e chi l’aveva acquistata.

Tornando al 1817 in tema di giustizia Sin dal 1774, era stato introdotto nell’impianto processuale l’istituto della Motivazione delle Sentenze, in linea con le teorie illuministe del giurista napoletano Gaetano Filangieri (1753-1788); mentre l’articolo 194 della legge del 29 maggio 1817 recitava «L’Ordine Giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun’altra autorità potrà frapporre ostacolo o ritardo all’esercizio delle funzioni giudiziarie o alla esecuzione dei giudicati». Ai sensi dell’articolo 196 della stessa legge del 1817 innanzi menzionata, nessuno poteva essere privato di una proprietà o di alcuno dei diritti accordatigli dalle leggi dello Stato, se non per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato.

Ricordo, infine, gli usi civici e l’istituto dell’enfiteusi, in virtù dei quali la terra veniva concessa in uso a chi la lavorava, per il sostentamento della propria famiglia, dietro pagamento della cosiddetta decima; in sostanza, i contadini erano detentori ed usufruttuari dei terreni demaniali, che restavano però sempre di proprietà pubblica. A quest’ultimo riguardo, non si può prescindere dal ricordare la Prammatica del 20 settembre 1836, di Ferdinando II, sul demanio e sugli usi civici, dal cui testo emerge chiaramente una caratteristica peculiare del Diritto: la salvaguardia dei diritti dei più deboli dalle prepotenze e dai soprusi dei più forti.

Tornando ad oggi, parlando di temi come il conflitto d’interessi, immigrazione, spazzatura, le svariate e variopinte riforme del mercato del lavoro, dovremmo tenere più in considerazione la storia e l’evoluzione che avremmo dovuto darne a quasi 200 anni di distanza, nonostante il solco indelebile che hanno lasciato una sanguinosa unificazione dell’Italia e ben due conflitti mondiali, cancellando definitivamente gli istinti nazionalisti, tipici dei periodi di grande crisi.