GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEI GIOVANI
Non sono le norme che creano occupazione, ma è il contesto economico, la fiducia, la capacità di investire capitali, l’innovazione ed un obiettivo produttivo o commerciale di medio-lungo termine.
APPRENDISTATO
a) benefici contributivi: fino alle assunzioni effettuate alla data del 31 dicembre 2016, in luogo della contribuzione per il primo biennio pari all’1,50 ed al 3% (cui va aggiunto l’1,61% previsto dalla legge n. 92/2012), i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti vedono azzerata la contribuzione a loro carico per tutta la durata della fase formativa (tre anni), tranne, ovviamente, la quota dell’1,61% appena citata. Le imprese dimensionate dalle dieci unità in su sono tenute al pagamento di una quota contributiva triennale pari al 10% (11,61%, se si comprende l’aliquota della legge “Fornero”). In caso di “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo, viene estesa la contribuzione ridotta del 10% per i successivi dodici mesi.
- b) benefici di natura economica: i giovani, per tutta la durata della formazione triennale, possono esser retribuiti fino a due livelli inferiori (o anche in proporzione “a crescere” determinazioni della contrattazione collettiva) rispetto a quello finale.
c) benefici di natura normativa: gli apprendisti sono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione di particolare istituti. Di conseguenza, non rientrano nel computo ai fini dell’applicazione dell’art.18 della legge n.300/1970 o dei limiti dimensionali previsti per l’avviamento al lavoro dei disabili, secondo quanto contenuto nella legge n.68/1999.
d) incentivi sotto l’aspetto formativo: dopo le modifiche introdotte con il D.L.vo n. 167/2011 che ha affidato alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina della “formazione in the job” (con le Regioni che hanno fatto, rispetto al passato, un grosso passo indietro), con le novità apportate dalla legge n. 78/2014 per la formazione trasversale e di base (le Regioni e le Province Autonome hanno 45 giorni di tempo dalla instaurazione del rapporto di lavoro per comunicare il luogo e la data in cui si svolgerà l’adempimento) e con la circolare n. 18/2014 del Ministero del Lavoro con le opportune specifiche relative all’apparato sanzionatorio, si può ben dire che il quadro di riferimento, per i datori di lavoro, è fortemente cambiato, in meglio, rispetto alla disciplina dell’art. 49 del D.L.vo n. 276/2003,ora abrogato.
e) benefici sotto l’aspetto fiscale: ad oggi, e prima delle modifiche che, inserite nel disegno di legge “Stabilità 2015” che riguarderanno i costi del personale assunto a tempo indeterminato (e tale è anche l’apprendistato come si evince dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 167/2011), i costi sostenuti per la formazione sono detraibili dall’IRAP.
GARANZIA GIOVANI
Il progressivo coinvolgimento di giovani fino ai 29 anni c.d. “NEET”, che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in un cirucito professionale, è stato voluto dalla Comunità Europea.
Quali sono le agevolazioni previste?
In caso di assunzione a tempo indeterminato, sono, rispettivamente di 1.500, 3.000, 4.500 e 6.000 euro a seconda della fascia di profilazione (i 1.500 euro sono per le assunzioni dei soggetti più facilmente collocabili): per le assunzioni a tempo determinato i benefici sono soltanto per le assunzioni di terza e quarta fascia (quelle più difficili) e sono, rispettivamente, di 1.500 e 2.000 euro se il rapporto a termine è superiore a 6 mesi ma inferiore a 12, 3.000 e 4.000 se superiore a tale soglia: il tutto, attivabile attraverso il sistema del conguaglio contributivo, postula (circolare INPS n. 118/2014) il rispetto di una serie di disposizioni interne e di diritto comunitario (regolarità contributiva, applicazione dei trattamenti economici previsti dal CCNL applicato e , se esistenti, da quelli territoriale od aziendale, rispetto del diritto di precedenza, della c.d. clausola “de minimis” ben evidenziata dall’INPS nella circolare n. 128/2012.
(F.Massi)