DIRITTO ANNUALE
Dal prossimo 30.06.2014 tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, an- che professionale, sarebbero tenuti, ai sensi dell’art. 15, cc. 4 e 5 D.L. n. 179/2012, ad attivare un POS per ricevere pagamenti effettuati con carte di debito per acquisti da parte di privati di importo superiore a € 30,00. In realtà, è stato precisato, nel corso dell’interrogazione parlamentare 5-02936, recependo quanto già affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 10-C-2014, che tale adempimento non sarebbe obbligatorio, trattandosi semmai di un onere la cui inosservanza non è sanzionata.
Soggetti che effettuano l’attività di:
– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi.
Obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.
Importo minimo dal 30.06.2014
L’obbligo si applica per i pagamenti superiori a € 30,00.
La mancata attivazione del POS non costituisce violazione di alcun obbligo giuridico, bensì di un onere. Qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall’obbligazione. Salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (poiché previsti da altre fonti, quale ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di € 1.000,00), la volontà delle parti del contratto d’opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento.