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Categoria: fisco

LE NOVITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO RILANCIO”

SEAC INFO AZIENDA 08/2020 all-in.seac.it

Nell’iter di conversione del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110%, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

La detrazione può essere fruita dai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
Le persone fisiche possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Non rileva la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro);
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame rientrano anche:

  • ONLUS / ODV / APS;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi agevolabili, merita evidenziare che in sede di conversione è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Interventi di efficienza energetica

Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85% a seconda della tipologia di intervento)si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. Tali interventi sono agevolabili anche se effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue: € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;€ 40.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità;€ 30.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
  • impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
  • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
  • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
  • impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue: € 20.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità;€ 15.000 per unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità. Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti,con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
  • impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
  • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;
  • a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, di seguito illustrati;
  • impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione;
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione;

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110% gli interventi sopra elencati:

  • devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
  • nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
  • il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,

ovvero, se non possibile,

  • il conseguimento della classe energetica più alta,

da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

In sede di conversione è stato inoltre disposto che: per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;nei casi in cui gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali; la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta). Va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia di intervento ed edificio (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000).
Detrazione 110% – Decreto Rilancio
Tipologia intervento (*)Spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lordaspesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo
spesa max € 40.000 per unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
               spesa max € 30.000 per unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermiciimpianti di microcogenerazione o a collettori solariallaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazionespesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
interventi su: edifici unifamiliari unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;impianti di microcogenerazione o a collettori solaricaldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione110% spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 su edifici: sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio;ubicati in zone nelle quali gli interventi rientranti nella detrazione del 110% sopra elencati sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali a condizione che si ottenga il miglioramento energetico posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*)110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento

(*)  é necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

        Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell’ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

(**)  Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022.

Interventi di riduzione del rischio sismico

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
  • stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;

la detrazione IRPEF, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione per gli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non per quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.

Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra commentati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, la detrazione del 110% è riconosciuta in caso di contestuale installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

La detrazione nella misura del 110% è riconosciutaper le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.

Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

In tali casi la detrazione del 110%: è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo;non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. Con un apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.

Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%.

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente
Tipologia interventoSpesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%);
  • adozione misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione impianti solari fotovoltaici;
  • installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In sede di conversione è stato previsto che: l’opzione e può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;per gli interventi di cui al “Decreto Rilancio”, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

In caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto praticatosotto forma di credito d’imposta che può essere:

  • utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;

ovvero

  • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.

Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Asseverazione

L’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria per:

  • il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
  • l’esercizio dell’opzione di cessione del credito / applicazione del c.d. “sconto in fattura”.

L’asseverazione:

  • va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
  • attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
  • per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.

Visto di conformità

Ilcontribuente, per poter esercitare l’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%,è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il visto va rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.

Attestazioni / asseverazioni infedeli

Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:

  • la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
  • l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a  € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.

Dall’1.10.2020 il pin INPS “va in pensione”

SEAC S.p.A. attraverso l’Informativa Fiscale n.246/2020 ci avvisa che a decorrere dall’1.10.2020 l’INPS ha annunciato che non saranno più rilasciati PIN per l’accesso ai servizi dell’Istituto.

Il PIN sarà sostituito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La transizione (switch-off) dal PIN a SPID prevede una fase transitoria (dall’1.10.2020) che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto (data non ancora fissata).

Come specificato dall’Istituto, il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (ad esempio, minorenni, soggetti extracomunitari).

DI COSA HAI BISOGNO

SE RISIEDI IN ITALIA

  • un indirizzo e-mail
  • il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*
  • la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*

SE RISIEDI ALL’ESTERO

  • un indirizzo e-mail
  • il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
  • un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)*
  • il tuo codice fiscale

I PROVIDER ACCREDITATI

Aruba PEC S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 179 – 14 luglio 2016 ConvenzioneConvenzione – 18 gennaio 2017 Link 
In.Te.S.A. S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 71 – 22 marzo 2017 ConvenzioneConvenzione – 7 novembre 2017 Link 
InfoCert S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 178 – 18 dicembre 2015 ConvenzioneConvenzione – 16 febbraio 2016 Link 
Lepida S.c.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 209 – 27 agosto 2018 ConvenzioneConvenzione Link 
Namirial S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 136 – 12 mag 2017 ConvenzioneConvenzione 14 Giugno 2017 Link 
Poste Italiane S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 179 – 18 dicembre 2015 ConvenzioneConvenzione – 18 febbraio 2016 Link 
Register S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 100 – 10 aprile  2019 ConvenzioneConvenzione 22 Giugno 2017 Link 
Sielte S.p.A.Determina accreditamentoDT DG n. 178 – 14 luglio 2016 ConvenzioneConvenzione – 8 settembre 2016 ConvenzioneProva – 12/02 Link 
TI Trust Technologies S.r.l.Determina accreditamentoDT DG n. 180 – 18 dicembre 2015 ConvenzioneConvenzione – 19 febbraio 2016 Link 

Definiti i beneficiari della nuova detrazione del 110%

In merito alla nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente introdotta dal c.d. “Decreto Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta fornendo i “primi chiarimenti”. Con particolare riferimento ai beneficiari la stessa ha specificato che:

  • i titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo possono fruire dell’agevolazione in esame per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali, partecipando alla ripartizione delle spese in qualità di condomini, a prescindere dalla tipologia di immobile posseduto (quindi anche se strumentale / patrimoniale / oggetto dell’attività, altrimenti escluso);
  • rientrano tra i beneficiari anche i familiari conviventi e il convivente di fatto del possessore / detentore dell’immobile;
  • il proprietario / comproprietari dell’edificio interamente posseduto, composto da più unità distintamente accatastate con relative parti comuni, non rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto per le parti comuni condominiali;
  • in caso di interventi effettuati tramite contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è commisurata al costo sostenuto dal concedente.

Estratto dall’Informativa Fiscale n.244/2020 di SEAC S.p.A.

Indennità di 600 euro – istruzioni e aggiornamenti

In questo articolo, sintesi di un video messaggio di istruzioni sulla richiesta indennità di €600,00 per lavoratori iscritti alla gestione separata e co.co.co, facciamo chiarezza su alcuni punti importanti del decreto e vediamo chi altro, oltre a partite iva e co.co.co, possono fare richiesta e come.

Leggi anche COVID-19, indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come

Noi consulenti del lavoro eravamo già pronti all’idea di possibili rallentamenti di sistema del primo giorno per fare domanda all’INPS dell’indennità di 600 Euro previste nel Decreto Cura Italia.
In realtà, quello che non sarebbe dovuto essere un “click day” lo è stato e l’intasamento del sito unito al data breach di sistema ha reso gli aventi diritto molto più confusi.

Ribadiamo la prima, mai ovvia, tranquillizzante notizia: le indennità di 600 euro per lavoratori autonomi e partita iva erogate a seguito dell’emergenza Covid-19 non sono fino a esaurimento fondi, ma verranno, al contrario, erogate a tutti gli aventi diritto che ne facciano richiesta telematica tramite il sito dell’INPS.

Sunto di chi può fare richiesta dell’Indennità:

supporto per startup_raccolta fondi

Come già specificato nel precedente articolo, i lavoratori che possono fare domanda per l’ottenimento dell’indennità di 600 sono:

  • le partite iva iscritte alla gestione separata, 
  • i Co.Co.CO, 
  • gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, 
  • i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (nello specifico, quelli che hanno interrotto un lavoro stagionale nell’arco di tempo che va dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2020), 
  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con reddito 2019 inferiore a cinquanta mila euro e con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno fatto almeno 50 giornate effettive;
  • Picoli coloni e compartecipanti familiarei. 

Nota Bene: i soggetti che possono accedere a questa quota erogata dall’INPS devono essere titolari di partita iva o inquadrati in contratti co.co.co. da prima del 23 febbraio 2020. Inoltre non devono essere titolare di trattamento pensionistico e non devono essere già titolari di reddito di cittadinanza.

Ultimi aggiornamenti: nuovi titolari del diritto all’indennità Covid-19 di 600 Euro

Alcune categorie di lavoratori autonomi inizialmente esclusi dal diritto di indennità Covid-19, sono in seguito stati inseriti nelle casistiche aventi diritto.
Dunque, possono fare richiesta telematica per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro anche

  • i partecipanti a studi associati con attività di lavoro autonomo, cioè anche le partite iva che fanno parte di studi associati;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • i soci di società di persone capitali, se iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Le indennità verranno erogate gradualmente ma in tempi brevi (entro fine aprile) per tutti i soggetti previsti a prescindere della sospensione delle attività a causa dell’emergenza Covid19.

Mascherina con scritta don't panic_600 euro decreto cura italia indennità covid19

Come effettuare la domanda e come risolvere possibili problemi

Dopo il primo giorno decisamente problematico per il sito dell’INPS, ora la situazione si è normalizzata ed è possibile fare richiesta tramite il portale dell’Ente, dalla voce “Servizio indennità 600 euro“.

Verrà chiesta l’autenticazione tramite PIN personale.
Per chi lo avesse smarrito è possibile farne nuova richiesta, sempre per via telematica, senza attendere che arrivi il PIN per posta ordinaria a casa.

Se infatti il PIN per accedere all’area personale dell’INPS è composto da 8 cifre comunicate immediatamente tramite sms + altre cifre recapitate per posta ordinaria, per la richiesta di indennità di 600 euro basterà utilizzare solo le 8 cifre comunicate via sms.

Numeri di assistenza e attese in linea

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ph. dimitri karastelev, unsplash

Qualora necessario, nel caso in cui, ad esempio, non riceviate subito la mail o l’sms per il nuovo PIN, è possibile rivolgersi ai numeri di assistenza INPS per sollecitare il sistema di generazione automatico.
I numeri INPS da contattare sono 803 164 (gratuito da telefono fisso) e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Come è facilmente intuibile, le linee dell’INPS ricevono in questi giorni moltissime chiamate, da patronati, commercialisti, consulenti del lavoro e privati cittadini.

La pazienza è importante, ricordando sempre che chiunque sia titolare di diritto, avrà l’indennità.

Noi suggeriamo di chiamare nelle prime ore del pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00.

Se hai dei dubbi, approfitta di questi giorni per consultarti con un consulente del lavoro o con il tuo commercialista. 
Noi di Studio Assettati, siamo a tua disposizione.

TFR e premio fedeltà: buone notizie per i dipendenti più fedeli all’azienda

La Corte di Cassazione stabilisce una connessione tra calcolo di TFR e premio fedeltà. Tutti i dettagli, in questo articolo. 


È di pochi giorni fa la sentenza della Cassazione (con ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020) che dà buone notizie per i dipendenti aziendali che hanno ricevuto dei premi fedeltà, cioè delle gratifiche economiche riconosciute a seguito di molti anni di impiego in azienda. 
Queste gratifiche infatti sono computabili nel Trattamento di Fine Rapporto, che aumenta con la somma di tali gratifiche. 
Sarà così finché le modifiche del Contratto Nazionale del Lavoro non disporranno diversamente.

Che cosa è il premio fedeltà?

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Ogni azienda privata che assume con Contratto Collettivo Nazionale ha la possibilità di elargire gratifiche ai dipendenti e, in alcuni casi, anche l’obbligo a farlo. 
Ad esempio, in alcuni Contratti Collettivi l’azienda ha l’obbligo di dare premi ai dipendenti a seguito del raggiungimento di alcuni risultati.

I premi per i dipendenti sono di tre tipi: 

  • Premi di produttività, legati al raggiungimento di alcuni risultati economici e produttivi per l’intera azienda (Es. l’azienda ha aumentato il fatturato del 20% e dà una gratifica a tutti i dipendenti);
  • Premi di rendimento, collegati ai risultati di ogni singolo dipendente (Es. il dipendente ha chiuso un contratto con un nuovo cliente, portandolo nel pacchetto clienti dell’azienda);
  • Premi fedeltà, riconosciuti ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio. 

Che cosa è il TFR (Trattamento di Fine Rapporto)?

Il trattamento di fine rapporto, nel gergo del mondo del lavoro anche detto “liquidazione”, è una parte o porzione di retribuzione che non viene erogata in busta paga ma differita (in pratica, messa da parte) per essere poi erogata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

IL TFR viene erogato per ogni tipo di cessazione di contratto, che sia per dimissioni del dipendente o per licenziamento, individuale o collettivo. 

Se, ad esempio, lavori per un’azienda per sei anni e poi trovi un nuovo lavoro, alla chiusura del rapporto con l’azienda da cui sei dimissionario ti verrà versata la somma di TFR accumulata nei sei anni di lavoro e calcolata sulla base di retribuzione annuale divisa per 13.5, tenendo anche presente l’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Il TFR si calcola tenendo presenti tutti gli elementi che fanno parte della retribuzione in un determinato anno, compresi gli scatti di anzianità, le indennità, straordinari, premi presenza e, tra le altre cose, anche i premi fedeltà. 

TFR e premio fedeltà: cosa accade a seguito di questa sentenza della Corte di Cassazione? 

Un tempo, il calcolo del TFR avveniva prendendo in considerazione l’ultima busta paga. 
In seguito, sono entrati a far parte del calcolo, tutte quelle voci di retribuzione che costituiscono l’ammontare degli stipendi nel corso del rapporto di lavoro, dai quali sono però esclusi i premi e le erogazioni una tantum, occasionali.

Tra questi ultimi, secondo la Cassazione, non rientrano i premi fedeltà, che sono invece di natura retributiva perché strettamente collegati alla vita e alla carriera continuata in azienda. 
Ed è per questo che, fino ad un’eventuale modifica del Contratto Collettivo Nazionale, i premi fedeltà andranno calcolati nel computo del TFR.

Proroga in arrivo per i versamenti di luglio – EDITORIA SEAC

https://shop.seac.it/

Come si apprende dalla stampa specializzata, è stato firmato dal Ministro Tria il D.P.C.M. con cui è disposto il differimento del termine dei versamenti delle imposte derivanti dal Mod. REDDITI 2019 dal 1° luglio al 22 luglio (il 20 luglio cade di sabato).

Tale slittamento è dovuto al ritardo del rilascio del software ufficiale per la compilazione degli ISA (i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore).

Sarà quindi possibile effettuare i versamenti delle imposte con maggiorazione dello 0,40% entro il 21 agosto 2019.

Si attendono ora la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, la registrazione presso la Corte dei Conti ed infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

NEWS realizzata dal team del Centro Studi Seac, responsabile dell’editoria e dei servizi: Informative Quotidiane, Schede Operative, Circolari 730, Settimana Professionale, Notiziario e Mondo Paghe.

Andrea Assettati Seac S.p.A.
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