In attuazione delle previsioni del Jobs Act (come novellato
dal c.d. Decreto Dignità) in materia di contratti a tempo
determinato (si vedano Aggiornamenti AP nn. 304/2018 e
355/2018), CONFCOMMERCIO e le OO.SS. hanno
sottoscritto un accordo nazionale per la definizione di
attività stagionale relativamente alle specifiche attività
svolte dai centri di assistenza fiscale, che solitamente
comportano incrementi di organico nel periodo da gennaio
a luglio.
In deroga alle disposizioni del CCNL del Terziario,
Distribuzione e Servizi, si conviene che le campagne
fiscali/previdenziali, legate alla compilazione dei modelli e
dichiarativi fiscali ed attività connesse e/o nuove attività
analoghe sono da considerarsi stagionali e, quindi, escluse
dall’applicazione della normativa in tema di:
· durata massima dei rapporti a termine;
· rinnovo o proroga dei contratti;
· intervalli temporali in caso di successione di contratti;
· limitazioni quantitative.
Estratto da Infomativa Amministrazione del Personale SEAC n. 094/2019