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CARTELLE ESATTORIALI OLTRE EURO 1.500: DUBBIO ANCORA IN SOSPESO

BONUS IN BUSTA PAGA: CONVERTITO IN LEGGE IL DL N. 66/2014

Il DL n. 66/2014, istitutivo del bonus 80 euro, è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.
Rispetto al testo originario della norma, si segnala principalmente la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1 che, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall’altro, non fa più alcun richiamo all’utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell’ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga con la conseguenza che il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d’imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno. 

La conversione in legge del DL n. 66/2014 non affronta il problema della compensazione del bonus nel Mod. F24 mediante il codice tributo 1655 da parte dei datori di lavoro destinatari di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro, problema che, pertanto, rimane in attesa di soluzione che, si auspica, a questo punto, avvenga ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il dubbio concerne la possibilità per i sostituti d’imposta che

  •   riconoscono, per espressa previsione legislativa, in automatico il bonus 80 euro al

    lavoratore che soddisfa i requisiti previsti e contestualmente

  •   hanno debiti iscritti al ruolo di ammontare superiore a euro 1.500,00 e per i quali è

    scaduto il termine di pagamento
    di poter recuperare il predetto bonus mediante compensazione orizzontale nel Mod. F24.
    Il dubbio nasce dal fatto che, in via generale, al sostituto d’imposta destinatario di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i “crediti relativi alle imposte erariali” disponibili se prima non estingue il debito scaduto (art. 31, comma 1 del DL n. 78/2010).
    Posta la finalità della norma e la natura del bonus che sembrerebbero far propendere per una soluzione positiva, si rimane comunque in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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