L’INPS, con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, fornisce le
prime istruzioni operative in merito agli adempimenti contributivi
cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato, entro il 15
agosto 2020, domanda di emersione ai sensi dell’articolo 103 del
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”).
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione sono iscritti d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro nell’istanza di emersione e dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno.
A tali rapporti l’Istituto assegna un codice provvisorio, in quanto l’iscrizione definitiva avverrà a seguito dell’accoglimento dell’istanza di emersione o dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’INPS, inoltre, provvede a inviare al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato;
– precalcolare la contribuzione dovuta.
Comunicazione di assunzione
Nella circolare in esame l’INPS comunica che la procedura telematica di comunicazione obbligatoria di assunzione consentirà, tramite una nuova funzione, di indicare, in caso di assunzione del lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, che si tratta di assunzione nell’ambito della procedura di emersione.
In attesa del rilascio di tale nuova funzione, che verrà reso noto con un apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione
presso lo Sportello Unico.
Cessazione del rapporto
Qualora il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro deve inviare la relativa comunicazione di cessazione tramite il portale www.inps.it.
Fonte: SEAC S.p.A. – all-in.seac.it – INFORMATIVA N. 505 – 16 SETTEMBRE 2020