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La Cassazione chiarisce: Licenziamento per assenze ingiustificate

Lavoro e previdenza Lug 14, 2014

” Con la Sentenza 7108/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento è illegittimo se il datore di lavoro non riesce a dimostrare, nella loro materialità, le assenze ingiustificate: l’onere della prova sulla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo è a carico del datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta la possibilità di giustificare il proprio comportamento o le connessioni a cause non dipendenti dalla propria volontà.”

Cerco di essere schematico, ma soprattutto chiaro anche io.
a) Il licenziamento disciplinare è una misura ESPULSIVA rispetto ad un fatto o ad una serie di fatti per i quali l’azienda deve effettuare, caso per caso, contestazione disciplinare, deve attendere eventuali giustificazioni da parte del lavoratore, e infine, sempre avendo l’onere della prova, può emettere una sanzione che va dal biasimo scritto, passa per la “multa” e arriva al massimo con il licenziamento.
b) La recidività di uno stesso atto può essere determinante, non basta un’assenza ingiustificata a poter determinare l’espulsione, la pena deve essere COMMISURATA. Vi è una notevole differenza tra il turpiloquio e il furto o le molestie.
c) L’atto espulsivo deve essere giustificato, oltre che dalla gravità del fatto, anche dalla reale possibilità che venga reiterato, ad esempio in caso di furto o di “scazzottata”.
d) Vi è poi una differenza sostanziale tra il licenziamento disciplinare per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche se entrambi rientrano tra i licenziamenti disciplinari, poiché nel primo vi deve essere alla base un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

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