Definiti i beneficiari della nuova detrazione del 110%
In merito alla nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente introdotta dal c.d. “Decreto Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta fornendo i “primi chiarimenti”. Con particolare riferimento ai beneficiari la stessa ha specificato che:
- i titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo possono fruire dell’agevolazione in esame per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali, partecipando alla ripartizione delle spese in qualità di condomini, a prescindere dalla tipologia di immobile posseduto (quindi anche se strumentale / patrimoniale / oggetto dell’attività, altrimenti escluso);
- rientrano tra i beneficiari anche i familiari conviventi e il convivente di fatto del possessore / detentore dell’immobile;
- il proprietario / comproprietari dell’edificio interamente posseduto, composto da più unità distintamente accatastate con relative parti comuni, non rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto per le parti comuni condominiali;
- in caso di interventi effettuati tramite contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è commisurata al costo sostenuto dal concedente.
Estratto dall’Informativa Fiscale n.244/2020 di SEAC S.p.A.