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INPS: EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI

L’INPS, con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, fornisce le
prime istruzioni operative in merito agli adempimenti contributivi
cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato, entro il 15
agosto 2020, domanda di emersione ai sensi dell’articolo 103 del
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”).

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione sono iscritti d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro nell’istanza di emersione e dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno.
A tali rapporti l’Istituto assegna un codice provvisorio, in quanto l’iscrizione definitiva avverrà a seguito dell’accoglimento dell’istanza di emersione o dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’INPS, inoltre, provvede a inviare al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato;
– precalcolare la contribuzione dovuta.
Comunicazione di assunzione
Nella circolare in esame l’INPS comunica che la procedura telematica di comunicazione obbligatoria di assunzione consentirà, tramite una nuova funzione, di indicare, in caso di assunzione del lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, che si tratta di assunzione nell’ambito della procedura di emersione.
In attesa del rilascio di tale nuova funzione, che verrà reso noto con un apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione
presso lo Sportello Unico.

Cessazione del rapporto
Qualora il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro deve inviare la relativa comunicazione di cessazione tramite il portale www.inps.it.

Fonte: SEAC S.p.A. – all-in.seac.it – INFORMATIVA N. 505 – 16 SETTEMBRE 2020

Indennità di 600 euro – istruzioni e aggiornamenti

In questo articolo, sintesi di un video messaggio di istruzioni sulla richiesta indennità di €600,00 per lavoratori iscritti alla gestione separata e co.co.co, facciamo chiarezza su alcuni punti importanti del decreto e vediamo chi altro, oltre a partite iva e co.co.co, possono fare richiesta e come.

Leggi anche COVID-19, indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come

Noi consulenti del lavoro eravamo già pronti all’idea di possibili rallentamenti di sistema del primo giorno per fare domanda all’INPS dell’indennità di 600 Euro previste nel Decreto Cura Italia.
In realtà, quello che non sarebbe dovuto essere un “click day” lo è stato e l’intasamento del sito unito al data breach di sistema ha reso gli aventi diritto molto più confusi.

Ribadiamo la prima, mai ovvia, tranquillizzante notizia: le indennità di 600 euro per lavoratori autonomi e partita iva erogate a seguito dell’emergenza Covid-19 non sono fino a esaurimento fondi, ma verranno, al contrario, erogate a tutti gli aventi diritto che ne facciano richiesta telematica tramite il sito dell’INPS.

Sunto di chi può fare richiesta dell’Indennità:

supporto per startup_raccolta fondi

Come già specificato nel precedente articolo, i lavoratori che possono fare domanda per l’ottenimento dell’indennità di 600 sono:

  • le partite iva iscritte alla gestione separata, 
  • i Co.Co.CO, 
  • gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, 
  • i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (nello specifico, quelli che hanno interrotto un lavoro stagionale nell’arco di tempo che va dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2020), 
  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con reddito 2019 inferiore a cinquanta mila euro e con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno fatto almeno 50 giornate effettive;
  • Picoli coloni e compartecipanti familiarei. 

Nota Bene: i soggetti che possono accedere a questa quota erogata dall’INPS devono essere titolari di partita iva o inquadrati in contratti co.co.co. da prima del 23 febbraio 2020. Inoltre non devono essere titolare di trattamento pensionistico e non devono essere già titolari di reddito di cittadinanza.

Ultimi aggiornamenti: nuovi titolari del diritto all’indennità Covid-19 di 600 Euro

Alcune categorie di lavoratori autonomi inizialmente esclusi dal diritto di indennità Covid-19, sono in seguito stati inseriti nelle casistiche aventi diritto.
Dunque, possono fare richiesta telematica per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro anche

  • i partecipanti a studi associati con attività di lavoro autonomo, cioè anche le partite iva che fanno parte di studi associati;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • i soci di società di persone capitali, se iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Le indennità verranno erogate gradualmente ma in tempi brevi (entro fine aprile) per tutti i soggetti previsti a prescindere della sospensione delle attività a causa dell’emergenza Covid19.

Mascherina con scritta don't panic_600 euro decreto cura italia indennità covid19

Come effettuare la domanda e come risolvere possibili problemi

Dopo il primo giorno decisamente problematico per il sito dell’INPS, ora la situazione si è normalizzata ed è possibile fare richiesta tramite il portale dell’Ente, dalla voce “Servizio indennità 600 euro“.

Verrà chiesta l’autenticazione tramite PIN personale.
Per chi lo avesse smarrito è possibile farne nuova richiesta, sempre per via telematica, senza attendere che arrivi il PIN per posta ordinaria a casa.

Se infatti il PIN per accedere all’area personale dell’INPS è composto da 8 cifre comunicate immediatamente tramite sms + altre cifre recapitate per posta ordinaria, per la richiesta di indennità di 600 euro basterà utilizzare solo le 8 cifre comunicate via sms.

Numeri di assistenza e attese in linea

computer e mascherina_indennità covid-19
ph. dimitri karastelev, unsplash

Qualora necessario, nel caso in cui, ad esempio, non riceviate subito la mail o l’sms per il nuovo PIN, è possibile rivolgersi ai numeri di assistenza INPS per sollecitare il sistema di generazione automatico.
I numeri INPS da contattare sono 803 164 (gratuito da telefono fisso) e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Come è facilmente intuibile, le linee dell’INPS ricevono in questi giorni moltissime chiamate, da patronati, commercialisti, consulenti del lavoro e privati cittadini.

La pazienza è importante, ricordando sempre che chiunque sia titolare di diritto, avrà l’indennità.

Noi suggeriamo di chiamare nelle prime ore del pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00.

Se hai dei dubbi, approfitta di questi giorni per consultarti con un consulente del lavoro o con il tuo commercialista. 
Noi di Studio Assettati, siamo a tua disposizione.

Truffa fantomatico call center INPS e verifica codice PIN

Cari lettori,

È stata denunciata da alcuni colleghi una delle tante terribili truffe telefoniche a danno di utenti ai quali, contattati da un fantomatico call center INPS, viene chiesto il codice PIN per poter accreditare un rimborso di ben €3.000,00 da parte dell’Ente.

Ovvio che questo rimborso è totalmente inventato, ma ancora più grave è che il PIN Inps viene utilizzato per cambiare l’iban di accredito di pensioni o altri ammortizzatori sociali quali NASPI eccetera.

Attenzione, nessun funzionario INPS necessita del vostro PIN e nessun call center è autorizzato a conoscerlo.

LE NOVITÀ NORMATIVE DELLA SETTIMANA DAL 2 GIUGNO 2014 ALL’ 8 GIUGNO 2014

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Presentazione modello 730/2014
Con il DPCM 3 giugno 2014 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 127 del 4 giugno 2016 è stato differito al 16 giungo 2014 il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati scaduto il 3 giugno 2014. – Link

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale  31 maggio 2014, n. 125, introduce misure di tutela del patrimonio culturale e di sviluppo della cultura e del turismo, attraverso la previsione, anche, di crediti di imposta: per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. – Link

INPS

Modalità di pagamento di TFS e TFR
Nella circolare n. 73 del 5 giugno 2014 l’INPS ricostruisce il quadro normativo attualmente in vigore per quanto riguarda il pagamento del TFS e del TFR e nel fornisce una panoramica dettagliata sui termini di pagamento in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in taluni casi. – Link

Regolamentazione comunitaria. Proroga periodo transitorio
L’Inps, con la circolare n. 71 del 5 giugno 2014, informa che è stato ulteriormente prorogato il previsto periodo transitorio per il passaggio graduale allo scambio di dati tra istituzioni comunitarie per via telematica, attraverso l’utilizzo del sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Security Information). – Link

Aziende agricole. Aliquote 2014
Con il messaggio n. 5148 del 5 giugno 2014 l’INPS pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2014 per le aziende agricole che operano con il flusso DMAG. – Link

Lavoratori autonomi in agricoltura. Contributi 2014
Con la circolare n. 70 del 5 giugno 2014 l’INPS rende noto contributi obbligatori dovuti per l’anno 2014 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. – Link

Piccoli coloni e compartecipanti familiari. Contributi 2014
Con la circolare n. 72 del 5 giugno 2014 l’INPS riporta la tabella delle aliquote contributive dovute per l’anno 2014 dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. – Link

INAIL

Prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psico – fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci
L’Inail, con la circolare n. 30 del 4 giugno 2014, impartisce le nuove istruzioni in merito:

– all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi;

– all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili;

– al flusso procedurale..

Link

Applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Anno 2014.
L’Inail, con la nota operativa del 30 maggio 2014, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. – Link

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Addizionale dell’imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari

L’Agenzia delle Entrate con la  Circolare 5 giugno 2014, n. 15 comunica le modalità applicative che devono rispettare isoggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo sono tenuti all’applicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un’addizionale Ires dell’8,5% che, sommata all’aliquota ordinaria del 27,5%, porta l’imposta al 36 per cento. – Le modalità applicative – Link

Le perdite e svalutazioni su crediti – La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, fornisce chiarimenti sul regime di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, degli oneri riguardanti perdite e svalutazioni su crediti alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014. – Link

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 12/E del 4 giugno 2014 fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina reintrodotta dalla Legge di stabilità 2014, che consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, nonché l’affrancamento del saldo attivo e il “riallineamento” ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2012. – Link

Avviamento e marchi d’impresa
La legge di stabilità 2014 (commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 147/2013) prevede la possiilità a regime, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, Con Il provvedimento del 6 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate rende noto le modalità applicative e le operazioni che possono dare luogo alla fruizione dell’agevolazione, soffermandosi su alcune ipotesi particolari. – Link

MINISTERO DELLE FINANZE

FAQ IMU/TASI
Il Ministero dell’Economia e delle finanze  con un comunicato del 4 giugno 2014 ha messo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste  in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU. – Link

 

Fonte

http://www.consulentidellavoro.it

Il ruolo delle comunicazioni obbligatorie

FONTE: http://relatori.ratio.it/?idRel=23


Con la comunicazione obbligatoria di assunzione sono assolti gli obblighi del lavoratore per le comunicazioni di reimpiego previste dalle norme vigenti.

Con la circolare n. 57/2014 l’Inps ha precisato la validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore.
In particolare, con l’art. 9, c. 5 del D.L. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013, dando l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, c. 6 del D.Lgs. 21.04.2000, n. 181, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

L’Inps precisa che la formulazione della norma, prevedendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide per l’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’Inps, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, c. 1, lett. d) L. n. 223/1991 e dall’art. 3, del D.M. 17.02.1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Ne deriva che, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni.
Per i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la L. 92/2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Per la ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, c. 17 e 40, della citata L. 92 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

Quindi, si verifica la decadenza dalla prestazione quando nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In questo modo, si consente all’Inps di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.

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