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Il ruolo delle comunicazioni obbligatorie

FONTE: http://relatori.ratio.it/?idRel=23


Con la comunicazione obbligatoria di assunzione sono assolti gli obblighi del lavoratore per le comunicazioni di reimpiego previste dalle norme vigenti.

Con la circolare n. 57/2014 l’Inps ha precisato la validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore.
In particolare, con l’art. 9, c. 5 del D.L. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 99/2013, dando l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, c. 6 del D.Lgs. 21.04.2000, n. 181, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

L’Inps precisa che la formulazione della norma, prevedendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide per l’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’Inps, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, c. 1, lett. d) L. n. 223/1991 e dall’art. 3, del D.M. 17.02.1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Ne deriva che, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni.
Per i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la L. 92/2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Per la ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, c. 17 e 40, della citata L. 92 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

Quindi, si verifica la decadenza dalla prestazione quando nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In questo modo, si consente all’Inps di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.

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